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Lorenzo Zaia
- giugno 28, 2013 in Blog - Le Notizie di Finanza
Nuovo fondo di solidarietà per mutui sulla prima casa: quando e come fare richiesta
Varato lo scorso mese di Aprile, il nuovo fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa voluto dal Governo Monti prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per permettere ai mutuatari di ottenere la sospensione del pagamento di non più di diciotto rate del mutuo contratto. In ogni caso tale opportunità rimarrà valida fino ad esaurimento dei fondi disponibili: considerata la cifra ridotta e la previsione di oltre 16mila richieste, è quasi certo che lo stanziamento sia destinato a terminare nel giro di poco tempo. Pertanto è consigliabile presentare la richiesta di sospensione il prima possibile. Ma quali sono i criteri che permettono l’ammissione al fondo? Innanzitutto è necessario che il ritardo nei pagamenti sia inferiore ai novanta giorni; inoltre bisogna che il mutuo contratto non superi la cifra di 250mila euro (da escludersi, però, le commissioni aggiuntive e le spese di istruttoria). Tra gli altri requisiti fondamentali, il mutuo deve essere stato acceso più di un anno fa e deve riguardare un immobile su cui non pendano procedure esecutive. Non potrà invece accedere al fondo chi abbia usufruito di agevolazioni pubbliche, chi abbia già stipulato un’assicurazione che copre la cifra per la quale è richiesta la sospensione, coloro che ritardano i pagamenti da oltre 3 mesi e i proprietari di immobili sui quali sono in corso procedure esecutive.
La recente Riforma Fornero ha reso più semplice la procedura per richiedere il finanziamento. Una volta accertato di essere idonei per presentare la richiesta, la domanda di ammissione al fondo deve essere inoltrata all’istituto di credito dal quale si è ricevuto il prestito per l’abitazione, unitamente con il certificato ISEE (che viene compilato nei Caf in maniera gratuita). Su tale certificato, il reddito deve risultare non superiore ai 30mila euro all’anno; nel caso in cui si sia disoccupati, bisogna presentare anche una copia della missiva di licenziamento, mentre nel caso in cui si sia impiegati in un lavoro a tempo determinato bisogna fornire una copia del contratto di lavoro dal quale risulti la data di cessazione prevista del rapporto. La banca, a quel punto, trasmette la domanda, unitamente al resto della documentazione, per via telematica alla Consap, alla quale spetta di fornire una risposta positiva o negativa sull’accettazione della richiesta entro i successivi quindici giorni.
La legge prevede agevolazioni se il mutuatario o un cointestatario si trova in una situazione di handicap grave, vale a dire con percentuale di invalidità non inferiore all’80 %.
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